Art. 7

Sostegno finanziario

In vigore dal 14 dic 2016
Sostegno finanziario La Commissione si adopera per facilitare l'accesso ai fondi dell'Unione esistenti, in conformità delle disposizioni giuridiche che disciplinano tali fondi, al fine di sostenere le misure che devono essere adottate per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Sono inclusi in tali fondi dell'Unione i finanziamenti disponibili presenti e futuri, tra cui quelli previsti, tra l'altro, da: a) il programma quadro di ricerca e innovazione; b) i fondi strutturali e d'investimento europei, compresi i pertinenti finanziamenti a titolo della politica agricola comune; c) gli strumenti di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima, quale il programma LIFE. La Commissione valuta la possibilità di istituire uno sportello unico presso il quale le parti interessate possano facilmente verificare la disponibilità di fondi dell'Unione, e le relative procedure di accesso, per progetti volti ad affrontare problematiche connesse all'inquinamento atmosferico.
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