Art. 9
Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico
In vigore dal 14 dic 2016
Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico
1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi di habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio.
A tal fine, gli Stati membri si coordinano con gli altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, compresa la direttiva 2008/50/CE, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14) e, ove opportuno, la convenzione LRTAP, e, se del caso, si avvalgono dei dati raccolti nell'ambito di tali programmi.
Per soddisfare i requisiti del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare gli indicatori di monitoraggio facoltativi di cui all'allegato V.
2. Le metodologie stabilite nella convenzione LRTAP e i relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale possono essere utilizzati per la rilevazione e la comunicazione delle informazioni elencate nell'allegato V.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato V al progresso tecnico e scientifico e agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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