Art. 11

Relazioni della Commissione

In vigore dal 14 dic 2016
Relazioni della Commissione 1.   La Commissione trasmette, entro il 1o aprile 2020 e successivamente ogni quattro anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all', ivi inclusi: a) i progressi compiuti verso: i) i livelli indicativi delle emissioni e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui all' e, se del caso, le ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi; ii) livelli di qualità dell'aria ambiente in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità; iii) gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il 7o programma d'azione per l'ambiente; b) l'individuazione delle misure supplementari necessarie a livello dell'Unione e degli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a); c) il ricorso a fondi dell'Unione per sostenere le misure adottate al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva; d) i risultati dell'esame svolto dalla Commissione sui programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e sui relativi aggiornamenti a norma dell', paragrafo 1, terzo comma; e) una valutazione degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici della presente direttiva. 2.   Se la relazione indica che il mancato conseguimento dei livelli indicativi delle emissioni e il mancato rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni di cui all' potrebbero essere dovuti all'inefficacia della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, nonché alla sua attuazione a livello degli Stati membri, la Commissione esamina, se del caso, l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione. Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative, fra cui nuova legislazione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, al fine di garantire il rispetto degli impegni della presente direttiva.
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