Art. 1

Obiettivi e oggetto

In vigore dal 14 dic 2016
Obiettivi e oggetto 1.   Al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, la presente direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I e ai loro effetti. 2.   La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire: a) gli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti nella legislazione dell'Unione, nonché progressi verso l'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità; b) gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il 7o programma d'azione per l'ambiente; c) un rafforzamento delle sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima e di energia.
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