Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 dic 2016
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento. 2.   La presente direttiva non riguarda le emissioni nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre.
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