Art. 3
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2016
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «emissione»: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;
2) «emissioni antropogeniche»: emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane;
3) «precursori dell'ozono»: ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, metano e monossido di carbonio;
4) «obiettivi di qualità dell'aria»: i valori limite, i valori-obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione per la qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE e dalla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
5) «biossido di zolfo» o «SO2»: tutti i composti solforati espressi come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido solforico (H2SO4), e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri dimetile;
6) «ossidi di azoto» o «NOx»: ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;
7) «composti organici volatili non metanici» o «COVNM»: tutti i composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;
8) «particolato fine» o «PM2,5»: particelle con un diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm);
9) «particolato carbonioso» (black carbon o «BC»): particolato carbonioso che assorbe la luce;
10) «impegno nazionale di riduzione delle emissioni»: obbligo degli Stati membri di ridurre le emissioni di una sostanza; esso specifica la riduzione minima delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espresso in percentuale del totale delle emissioni nel corso dell'anno di riferimento (2005);
11) «ciclo di atterraggio e decollo»: ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che avvengono a un'altitudine inferiore a 3000 piedi;
12) «traffico marittimo internazionale»: gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;
13) «zona di controllo dell'inquinamento»: una zona marittima che non si estende al di là di 200 miglia marine delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, istituita da uno Stato membro per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi conformemente alle regole e alle norme internazionali vigenti;
14) «legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte»: la legislazione dell'Unione intesa a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici contemplati dalla presente direttiva mediante misure di mitigazione alla fonte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:2284:oj#art-3