Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 dic 2016
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento.
2. La presente direttiva non riguarda le emissioni nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre.
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