Art. 10

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

In vigore dal 14 dic 2016
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri trasmettono il loro primi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione entro il 1o aprile 2019. Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell', paragrafo 4, lo Stato membro interessato fornisce il programma aggiornato alla Commissione entro due mesi. La Commissione esamina i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento e i relativi aggiornamenti alla luce dei requisiti di cui all', paragrafo 2, e all'. 2.   Gli Stati membri forniscono i rispettivi inventari nazionali delle emissioni e le proiezioni nazionali, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali e le relazioni d'inventario di cui all', paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all', paragrafo 4, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I. Questa comunicazione di dati è coerente con le informazioni comunicate al segretariato della convenzione LRTAP. 3.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e in consultazione con gli Stati membri interessati, riesamina i dati dell'inventario delle emissioni nazionali nel primo anno di comunicazione, e successivamente a intervalli periodici. Tale esame prevede: a) controlli tesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse; b) controlli tesi a individuare casi in cui i dati d'inventario sono preparati in modo incompatibile con i requisiti stabiliti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione LRTAP; c) se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni tecniche necessarie, in consultazione con lo Stato membro interessato. Qualora lo Stato membro interessato e la Commissione non riescano a raggiungere un accordo sulla necessità o sul contenuto delle correzioni tecniche di cui alla lettera c), la Commissione adotta una decisione che stabilisce le correzioni tecniche che lo Stato membro interessato deve applicare. 4.   Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni di cui all' alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente: a) entro il 1o luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori associati utilizzati per il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico; e b) entro il 1o luglio 2019 e successivamente ogni quattro anni, i dati del monitoraggio di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:2284:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo