Art. 5
Flessibilità
In vigore dal 14 dic 2016
Flessibilità
1. Gli Stati membri possono istituire, conformemente all'allegato IV, parte 4, inventari nazionali annuali di emissione adattati per biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.
Al fine di determinare se le condizioni pertinenti di cui all'allegato IV, parte 4, sono soddisfatte, gli impegni di riduzione delle emissioni per gli anni dal 2020 al 2029 si considerano fissati al 4 maggio 2012.
A partire dal 2025, nel caso di fattori di emissione o metodologie per determinare le emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche notevolmente diversi da quelli attesi quali risultati dell'attuazione di una determinata norma o standard ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, ai sensi dell'allegato IV, parte 4, punto 1, lettera d), punti ii) e iii), agli adattamenti si applicano le seguenti condizioni supplementari:
a)
lo Stato membro interessato, dopo aver tenuto conto dei risultati dei programmi nazionali di ispezione e di esecuzione volti a monitorare l'efficacia della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, dimostra che i fattori di emissione molto diversi non derivano dall'attuazione o dall'esecuzione di detta legislazione a livello nazionale;
b)
lo Stato membro interessato informato della significativa differenza del fattore di emissione la Commissione la quale, a norma dell', paragrafo 2, valuta la necessità di interventi ulteriori.
2. Lo Stato membro che, in un dato anno, a causa di un inverno eccezionalmente rigido o di un'estate eccezionalmente secca, non può rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, può adempiere a tali impegni calcolando la media delle sue emissioni nazionali annuali per l'anno in questione, l'anno precedente a tale anno e l'anno successivo, a condizione che tale media non superi il livello delle emissioni nazionali annuali determinate nell'impegno di riduzione dello Stato membro.
3. Lo Stato membro, per cui uno o più impegni di riduzione stabiliti all'allegato II sono fissati a un livello più rigoroso rispetto alla riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella STIA 16, che, in un dato anno, non può rispettare il pertinente impegno di riduzione delle emissioni dopo aver attuato tutte le misure efficienti sotto il profilo dei costi, è ritenuto in conformità con il pertinente impegno di riduzione delle emissioni per un massimo di cinque anni, a condizione che per ciascuno di tali anni compensi la non conformità con una riduzione equivalente delle emissioni di un altro inquinante di cui all'allegato II.
4. Si ritiene che uno Stato membro soddisfi i suoi obblighi ai sensi dell' per un massimo di tre anni, qualora il mancato rispetto dei suoi impegni di riduzione delle emissioni per i pertinenti inquinanti risulti da una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e/o calore, che non avrebbe potuto ragionevolmente essere prevista, e a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
lo Stato membro interessato ha dimostrato che tutti gli sforzi ragionevoli, ivi compresa l'attuazione di nuove misure e politiche, sono stati profusi per garantire la conformità, e che continueranno a essere profusi per rendere il periodo di non conformità quanto più breve possibile; e
b)
lo Stato membro interessato ha dimostrato che l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto a quelle di cui alla lettera a) causerebbe costi sproporzionati, comprometterebbe in modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o comporterebbe un rischio sostanziale di povertà energetica per una parte significativa della popolazione.
5. Gli Stati membri che intendono applicare il paragrafo 1, 2, 3 o 4 ne informano la Commissione entro il 15 febbraio dell'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.
6. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso dei meccanismi di flessibilità per un determinato anno soddisfa le condizioni applicabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'allegato IV, parte 4, o ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo, se del caso.
Se la Commissione ritiene che l'uso di un determinato meccanismo di flessibilità non sia conforme con le pertinenti condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo e all'allegato IV, parte 4, o ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo, adotta una decisione entro nove mesi dalla data di ricevimento della pertinente relazione di cui all', paragrafo 4, in cui informa lo Stato membro interessato che l'uso di tale meccanismo di flessibilità non può essere accettato e dichiara i motivi di tale rifiuto. Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della pertinente relazione di cui all', paragrafo 4, lo Stato membro interessato considera che l'uso di tale meccanismo di flessibilità sia valido e sia stato accettato per tale anno.
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità d'uso dei meccanismi di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'.
8. La Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di cui ai paragrafi 6 e 7, tiene conto dei pertinenti documenti di orientamento elaborati nell'ambito della convenzione LRTAP.
Storico versioni
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