Art. 37
Cooperazione tra punti di contatto
In vigore dal 11 mag 2016
Cooperazione tra punti di contatto
1. Gli Stati membri designano punti di contatto che cooperano efficacemente e sono incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all'attuazione degli . Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica.
2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 1:
a)
per quanto riguarda le procedure applicate alla mobilità di cui agli articoli da 28 a 31;
b)
se tale Stato membro consente l'ammissione di studenti e ricercatori soltanto tramite istituti di ricerca o istituti di istruzione superiore approvati;
c)
per quanto riguarda i programmi multilaterali per studenti e ricercatori comprendenti misure sulla mobilità e gli accordi tra due o più istituti di istruzione superiore.
Storico versioni
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