Art. 38
Statistiche
In vigore dal 11 mag 2016
Statistiche
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di autorizzazioni rilasciate ai fini della presente direttiva e di notifiche ricevute ai sensi dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, e, nella misura del possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate. Allo stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza e, nella misura del possibile, per periodo di validità delle autorizzazioni.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2019.
3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
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