Art. 31

Mobilità degli studenti

In vigore dal 11 mag 2016
Mobilità degli studenti 1.   Gli studenti titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore hanno il diritto di entrare e soggiornare al fine di svolgere parte dei loro studi in un istituto di istruzione superiore in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo massimo di 360 giorni per Stato membro, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10. Uno studente che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore presenta una domanda di autorizzazione a entrare e soggiornare in un secondo Stato membro al fine di svolgere parte degli studi in un istituto di istruzione superiore in conformità degli . 2.   Il secondo Stato membro può esigere che l'istituto di istruzione superiore nel primo Stato membro, all'istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro o allo studente notifichino alle autorità competenti del primo e del secondo Stato membro l'intenzione dello studente di svolgere parte degli studi in un istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro. In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica: a) al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure b) dopo che lo studente è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro. 3.   Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 7, la mobilità dello studente verso il secondo Stato membro può aver luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione. 4.   Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni scritte alla mobilità dello studente ai sensi dei paragrafi 7 e 9, la mobilità è considerata approvata e può aver luogo nel secondo Stato membro. 5.   La notifica include il titolo di viaggio valido di cui all', paragrafo 1, lettera a), nonché l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro a copertura dell'intero periodo della mobilità. 6.   Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni: a) la prova che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore e la prova che lo studente è stato accettato da un istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro; b) qualora non siano specificate nell'ambito della lettera a), la durata prevista e le date della mobilità; c) a norma dell', paragrafo 1, lettera c), la prova che lo studente dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato; d) la prova che, durante il soggiorno, lo studente disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell', paragrafo 1, lettera e), alle spese relative agli studi, come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all', paragrafo 4, lettera b); e) la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto di istruzione superiore, laddove applicabile. Il secondo Stato membro può richiedere al notificatore di fornire, prima dell'inizio della mobilità, l'indirizzo dello studente interessato nel territorio del secondo Stato membro. Il secondo Stato membro può imporre al notificatore di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro interessato o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita di tale Stato membro. 7.   Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità dello studente verso il suo territorio entro 30 giorni dalla ricezione della notifica completa, nei casi seguenti: a) non sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 5 o 6; b) si applica uno dei motivi di rifiuto di cui all', paragrafo 1, lettera b) o c), o di cui paragrafo 2 di tale articolo; c) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al paragrafo 1. 8.   Gli studenti considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro. 9.   Le autorità competenti del secondo Stato membro informano senza indugio le autorità competenti del primo Stato membro e il notificatore per iscritto circa la loro opposizione alla mobilità. Se il secondo Stato membro si oppone alla mobilità ai sensi del paragrafo 7, lo studente non è autorizzato a svolgere parte degli studi nell'istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro. 10.   Una volta scaduto il termine per sollevare obiezioni, il secondo Stato membro può rilasciare un documento allo studente per attestare che quest'ultimo ha il diritto di rimanere sul suo territorio e di godere dei diritti previsti dalla presente direttiva.
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