Art. 36
Tasse
In vigore dal 11 mag 2016
Tasse
Gli Stati membri possono imporre ai cittadini di paesi terzi, inclusi se del caso i loro familiari, o agli enti ospitanti il pagamento di una tassa per il trattamento delle notifiche e delle domande presentate in conformità della presente direttiva. L'importo di tali tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo.
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