Art. 35
Trasparenza e accesso alle informazioni
In vigore dal 11 mag 2016
Trasparenza e accesso alle informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, dei loro familiari. Ciò include, se del caso, il livello di risorse mensili sufficienti, comprese le risorse sufficienti necessarie per provvedere alle spese relative agli studi o al tirocinio, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso, e alle tasse applicabili.
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano gli elenchi degli enti ospitanti approvati ai fini della presente direttiva. Versioni aggiornate di tali elenchi sono pubblicate quanto prima in seguito a eventuali modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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