Art. 28
Mobilità di breve durata dei ricercatori
In vigore dal 11 mag 2016
Mobilità di breve durata dei ricercatori
1. I ricercatori titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro hanno il diritto di soggiornare al fine di svolgere una parte della loro attività di ricerca in qualsiasi istituto di ricerca in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo fino a 180 giorni per ciascun periodo di 360 giorni per Stato membro, fatte salve le condizioni di cui al presente articolo.
2. Il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore, all'istituto di ricerca del primo Stato membro o all'istituto di ricerca del secondo Stato membro di notificare alle autorità competenti del primo Stato membro e del secondo Stato membro l'intenzione del ricercatore di svolgere una parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro.
In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:
a)
al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo Stato membro; oppure
b)
dopo che il ricercatore è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la mobilità verso il secondo Stato membro.
3. Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 7, la mobilità del ricercatore verso il secondo Stato membro può aver luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione.
4. Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), la mobilità può avere inizio immediatamente dopo la notifica al secondo Stato membro o successivamente in qualsiasi momento nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione.
5. La notifica include il titolo di viaggio valido di cui all', paragrafo 1, lettera a), nonché l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro a copertura del periodo della mobilità.
6. Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:
a)
la convenzione di accoglienza nel primo Stato membro di cui all' oppure, se così richiesto dal secondo Stato membro, una convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca del secondo Stato membro;
b)
qualora non siano specificate nella convenzione di accoglienza, la durata prevista e le date della mobilità;
c)
a norma dell', paragrafo 1, lettera c), la prova che il ricercatore dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
d)
la prova che, durante il soggiorno, il ricercatore disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell', paragrafo 1, lettera e), come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all', paragrafo 4, lettera b).
Il secondo Stato membro può richiedere al notificatore di fornire, prima dell'inizio della mobilità, l'indirizzo del ricercatore interessato nel territorio del secondo Stato membro.
Il secondo Stato membro può imporre ai notificatori di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
7. Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del ricercatore verso il suo territorio entro 30 giorni dalla ricezione della notifica completa nei casi seguenti:
a)
non sono rispettate le condizioni previste nel paragrafo 5 o, se del caso, nel paragrafo 6;
b)
si applica uno dei motivi di rifiuto di cui all', paragrafo 1, lettera b) o c), o di cui al paragrafo 2 di tale articolo;
c)
è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al paragrafo 1.
8. I ricercatori considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
9. Le autorità competenti del secondo Stato membro informano per iscritto e senza indugio le autorità competenti del primo Stato membro e il notificatore circa la loro opposizione alla mobilità. Se il secondo Stato membro si oppone alla mobilità ai sensi del paragrafo 7 e la mobilità non ha ancora avuto luogo, il ricercatore non è autorizzato a svolgere una parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro. Qualora la mobilità abbia già avuto luogo, si applica l', paragrafo 4.
10. Una volta scaduto il termine per sollevare obiezioni, il secondo Stato membro può rilasciare un documento al ricercatore per attestare che quest'ultimo ha il diritto di rimanere sul suo territorio e di godere dei diritti previsti dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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