Art. 37 · Cooperazione tra punti di contatto

Art. 37

Cooperazione tra punti di contatto

In vigore dal 11 mag 2016
Cooperazione tra punti di contatto 1.   Gli Stati membri designano punti di contatto che cooperano efficacemente e sono incaricati di ricevere e trasmettere le informazioni necessarie all'attuazione degli . Gli Stati membri danno la preferenza allo scambio di informazioni per via elettronica. 2.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 1: a) per quanto riguarda le procedure applicate alla mobilità di cui agli articoli da 28 a 31; b) se tale Stato membro consente l'ammissione di studenti e ricercatori soltanto tramite istituti di ricerca o istituti di istruzione superiore approvati; c) per quanto riguarda i programmi multilaterali per studenti e ricercatori comprendenti misure sulla mobilità e gli accordi tra due o più istituti di istruzione superiore.
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