Art. 34
Applicazione efficace di sanzioni e di altre misure
In vigore dal 20 gen 2016
Applicazione efficace di sanzioni e di altre misure
Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o altra misura e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
c)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal reddito annuo della persona fisica responsabile o dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile;
d)
l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
e)
le perdite subite da clienti e terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f)
il livello di collaborazione con l’autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;
g)
le misure adottate dalla persona fisica o giuridica responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione; e
h)
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
Storico versioni
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