Art. 33

Violazioni e sanzioni e altre misure

In vigore dal 20 gen 2016
Violazioni e sanzioni e altre misure 1.   Il presente articolo si applica almeno: a) alle persone che non registrano le loro attività di distribuzione conformemente all’; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa delle persone di cui alla lettera a); c) agli intermediari assicurativi o riassicurativi o agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che hanno ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell’; d) ai distributori di prodotti assicurativi che non rispettano le disposizioni dell’; e) alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento enunciati ai capi V e VI, in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi; f) ai distributori di prodotti assicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento enunciati al capo V, in relazione a prodotti assicurativi diversi da quelli indicati alla lettera e). 2.   Nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano dei poteri di imporre, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione; b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; c) nel caso di un intermediario assicurativo, la cancellazione della registrazione di cui all’; d) l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni di gestione in seno a intermediari assicurativi o imprese di assicurazione per tutti i membri dell’organo di amministrazione di intermediari assicurativi o di imprese di assicurazione considerati responsabili; e) nel caso di una persona giuridica, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie massime: i) almeno 5 000 000 EUR o fino al 5 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo; oppure ii) fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; f) nel caso di una persona fisica, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie massime: i) almeno 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva; oppure ii) fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti, nei casi di violazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettera f), dispongano dei poteri di imporre, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure: a) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; b) nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio, la cancellazione della registrazione di cui all’. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a prevedere sanzioni o altre misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente articolo.
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Violazioni e sanzioni e altre misure (Art. 33 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo