Art. 10

Requisiti professionali e organizzativi

In vigore dal 20 gen 2016
Requisiti professionali e organizzativi 1.   Gli Stati membri d’origine garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che svolgono attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa possiedano adeguate cognizioni e capacità per svolgere le proprie funzioni e ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata. 2.   Gli Stati membri d’origine garantiscono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e i dipendenti degli intermediari assicurativi e riassicurativi rispettino i requisiti a livello di formazione e sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato che corrisponda al ruolo che svolgono e al pertinente mercato. A tal fine, gli Stati membri d’origine possiedono e rendono pubblici i meccanismi volti a controllare e valutare efficacemente le conoscenze e le competenze degli intermediari assicurativi e riassicurativi, dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei dipendenti degli intermediari assicurativi, sulla base di almeno 15 ore di formazione o sviluppo professionale all’anno, tenendo conto della natura dei prodotti venduti, del tipo di distributore, del ruolo e dell’attività svolti all’interno del distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi. Gli Stati membri di origine possono esigere che l’effettivo adempimento dei requisiti a livello di formazione e sviluppo sia dimostrato con l’ottenimento di un attestato. Gli Stati membri modulano le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all’attività particolare di distribuzione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti distribuiti, più particolarmente nel caso degli intermediari assicurativi a titolo accessorio. Gli Stati membri possono esigere che, nei casi di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, e per i dipendenti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che svolgono attività di distribuzione o riassicurazione assicurativa, l’impresa di assicurazione o riassicurazione o l’intermediario assicurativo o riassicurativo verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione o fornisca loro strumenti di sviluppo professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un’impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che esercita l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa ma garantiscono che i soggetti interessati della dirigenza di tali imprese, responsabili dell’attività di distribuzione in materia di prodotti assicurativi e riassicurativi, e ogni altra persona che partecipi direttamente all’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa dia prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l’assolvimento dei propri compiti. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi danno prova di rispettare i pertinenti requisiti professionali a livello di conoscenze e competenze di cui all’allegato I. 3.   Le persone fisiche che lavorano per un’impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo che svolge attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa devono possedere il requisito dell’onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato dei carichi pendenti che non riporta condanne o un documento avente funzione analoga a livello nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono consentire, in conformità dell’, paragrafo 1, terzo comma, che il distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi verifichi l’onorabilità dei propri dipendenti e, ove del caso, dei propri intermediari assicurativi o riassicurativi. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un’impresa di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo, a condizione che tali persone fisiche non svolgano direttamente l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri garantiscono che i dirigenti di tali imprese, responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché i dipendenti che partecipano direttamente a questa attività, siano in possesso di tale requisito. Per quanto concerne gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, gli Stati membri garantiscono che le persone responsabili della distribuzione assicurativa a titolo accessorio rispettino il requisito di cui al primo comma. 4.   Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell’Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 250 000 EUR per ciascun sinistro e di 1 850 000 EUR l’anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti. 5.   Gli Stati membri esigono che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale o di analoghe garanzie a un livello stabilito dagli Stati membri tenendo conto della natura dei prodotti venduti e dell’attività svolta. 6.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i clienti contro l’incapacità dell’intermediario assicurativo, riassicurativo o dell’intermediario assicurativo a titolo accessorio di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio. Tali misure assumono una o più delle forme seguenti: a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all’intermediario si considerano versati all’impresa, mentre gli importi corrisposti da quest’ultima all’intermediario non si considerano versati all’assicurato finché questi non li riceva effettivamente; b) norme secondo cui l’intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 18 750 EUR; c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti dei clienti rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori; d) l’istituzione di un fondo di garanzia. 7.   L’EIOPA riesamina periodicamente gli importi di cui ai paragrafi 4 e 6 per tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo entro il 31 dicembre 2017 e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale. L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l’importo di base in euro di cui ai paragrafi 4 e 6 in funzione della variazione percentuale dell’indice di cui al presente paragrafo, primo comma, nel periodo tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017 o tra la data dell’ultima revisione e la data della nuova revisione, arrotondandolo al multiplo di 10 EUR superiore. L’EIOPA trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2018 e i successivi progetti di norme tecniche di regolamentazione con cadenza quinquennale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, secondo e terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 8.   Per garantire il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le imprese di assicurazione e riassicurazione approvano, attuano e riesaminano regolarmente le loro politiche interne e procedure interne adeguate. Le imprese di assicurazione e riassicurazione identificano una funzione che garantisca l’adeguata attuazione delle politiche e delle procedure approvate. Le imprese di assicurazione e riassicurazione istituiscono, mantengono e aggiornano i registri di tutta la pertinente documentazione relativa all’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3. Su richiesta, esse mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine il nome della persona responsabile di tale funzione.
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