Art. 32

Pubblicazione delle sanzioni e di altre misure

In vigore dal 20 gen 2016
Pubblicazione delle sanzioni e di altre misure 1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino ogni sanzione amministrativa o altra misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima. 2.   Se il diritto nazionale prevede la pubblicazione di una decisione di applicare una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito dell’impugnazione. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di applicare una sanzione o altra misura che sia stata oggetto di pubblicazione. 3.   Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate, ma non pubblicate ai sensi del paragrafo 1, incluse eventuali impugnazioni e il relativo esito.
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Pubblicazione delle sanzioni e di altre misure (Art. 32 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo