Art. 30
Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti
In vigore dal 20 gen 2016
Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti
1. Fatto salvo l’, paragrafo 1, quando effettua una consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ottengono altresì le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di raccomandare al cliente o potenziale cliente i prodotti di investimento assicurativi che siano adatti a lui e, in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite.
Gli Stati membri garantiscono che, qualora un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell’, l’intero pacchetto sia appropriato.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che, quando svolge attività di distribuzione diverse da quelle di cui al presente articolo, paragrafo 1, in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione chieda al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia adatto a lui. Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell’, la valutazione esamina l’adeguatezza del pacchetto nel suo insieme.
Qualora l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione lo avverte di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze ed esperienze, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il prodotto sia adatto a loro. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
3. Fatto salvo l’, paragrafo 1, se non è prevista una consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi, gli Stati membri possono derogare agli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, autorizzando gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione a svolgere attività di distribuzione assicurativa nel loro territorio senza essere tenuti a ottenere le informazioni o a determinare quanto stabilito al presente articolo, paragrafo 2, laddove siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
le attività si riferiscono a uno dei seguenti prodotti di investimento assicurativi:
i)
i contratti che comportano solamente un’esposizione degli investimenti agli strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano uno struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto; oppure
ii)
altri investimenti assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo;
b)
l’attività di distribuzione assicurativa è eseguita su iniziativa del cliente o del potenziale cliente;
c)
il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa in questione, all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione non è richiesto di valutare l’adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell’attività di distribuzione assicurativa esercitata o proposta e che il cliente o potenziale cliente non beneficia della corrispondente protezione delle pertinenti norme in materia di comportamento delle imprese. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d)
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione adempie ai suoi obblighi a norma degli .
Tutti gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, all’atto della conclusione di contratti assicurativi con clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in uno Stato membro che non ricorre alla deroga di cui al presente paragrafo devono rispettare le disposizioni applicabili in tale Stato membro.
4. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione predispone una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione e il cliente, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.
5. L’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornisce ai clienti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti.
Quando presta consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione fornisce al cliente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di idoneità specificando la consulenza prestata e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente. Si applicano le condizioni di cui all’, paragrafi da 1 a 4.
Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di idoneità, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di idoneità su un supporto durevole direttamente dopo che il cliente è vincolato da un accordo, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)
il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di idoneità senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto; e
b)
l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione ha dato al cliente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di idoneità prima di tale conclusione.
Se un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione dell’idoneità, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i principi di cui al presente articolo quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per i loro clienti, anche in relazione alle informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi per i loro clienti, i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini del presente articolo, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti. Tali atti delegati prendono in considerazione:
a)
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
b)
la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi;
c)
la natura del cliente o del potenziale cliente al dettaglio o professionale.
7. Entro il 23 agosto 2017, l’EIOPA elabora e in seguito aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi che incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto come indicato al paragrafo 3, lettera a), punto i).
8. L’EIOPA può elaborare e in seguito aggiornare periodicamente orientamenti per la valutazione dei prodotti di investimento assicurativi classificati come non complessi agli effetti del paragrafo 3, lettera a), punto ii), tenendo conto degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.
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