Art. 35

Segnalazione di violazioni

In vigore dal 20 gen 2016
Segnalazione di violazioni 1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. 2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito; b) la protezione adeguata dei dipendenti dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all’interno di tali entità almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; e c) la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.
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Segnalazione di violazioni (Art. 35 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo