Art. 36

Invio di informazioni all’EIOPA in relazione a sanzioni e ad altre misure

In vigore dal 20 gen 2016
Invio di informazioni all’EIOPA in relazione a sanzioni e ad altre misure 1.   Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate ma non pubblicate ai sensi dell’, paragrafo 1. 2.   Le autorità competenti inviano all’EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e le altre misure applicate in conformità dell’. L’EIOPA pubblica tali informazioni in una relazione annuale. 3.   Se l’autorità competente ha reso pubblica una sanzione amministrativa o un’altra misura, lo comunica allo stesso tempo all’EIOPA.
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Invio di informazioni all’EIOPA in relazione a sanzioni e ad altre misure (Art. 36 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo