Art. 36
Invio di informazioni all’EIOPA in relazione a sanzioni e ad altre misure
In vigore dal 20 gen 2016
Invio di informazioni all’EIOPA in relazione a sanzioni e ad altre misure
1. Le autorità competenti informano l’EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate ma non pubblicate ai sensi dell’, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti inviano all’EIOPA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e le altre misure applicate in conformità dell’.
L’EIOPA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.
3. Se l’autorità competente ha reso pubblica una sanzione amministrativa o un’altra misura, lo comunica allo stesso tempo all’EIOPA.
Storico versioni
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