Art. 35 · Segnalazione di violazioni

Art. 35

Segnalazione di violazioni

In vigore dal 20 gen 2016
Segnalazione di violazioni 1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. 2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito; b) la protezione adeguata dei dipendenti dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all’interno di tali entità almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; e c) la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.
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