Art. 35
Segnalazione di violazioni
In vigore dal 20 gen 2016
Segnalazione di violazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
a)
le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito;
b)
la protezione adeguata dei dipendenti dei distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all’interno di tali entità almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; e
c)
la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.
Storico versioni
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