Art. 34 · Applicazione efficace di sanzioni e di altre misure

Art. 34

Applicazione efficace di sanzioni e di altre misure

In vigore dal 20 gen 2016
Applicazione efficace di sanzioni e di altre misure Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o altra misura e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal reddito annuo della persona fisica responsabile o dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile; d) l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite subite da clienti e terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il livello di collaborazione con l’autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile; g) le misure adottate dalla persona fisica o giuridica responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione; e h) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
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