Art. 49
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma dell'.
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