Art. 49

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32015L0849#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo