Art. 46
1. Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati adottino misure proporzionate ai loro rischi, alla loro natura e alle loro dimensioni, affinché i dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati.
Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.
Quando una persona fisica che appartiene a una delle categorie di cui all', paragrafo 1, punto 3), svolge un'attività professionale quale dipendente di un soggetto giuridico, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detto soggetto giuridico e non alla persona fisica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati abbiano accesso a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.
3. Gli Stati membri provvedono a che, ove praticabile, ai soggetti obbligati sia dato riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.
4. Gli Stati membri stabiliscono che, se del caso, i soggetti obbligati identifichino il membro dell'organo con funzioni di gestione responsabile dell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
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