Art. 45
1. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di AML/CFT. Tali politiche e procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e filiazioni controllate a maggioranza situate negli Stati membri e in paesi terzi.
2. Ciascuno Stato membro prescrive che soggetti obbligati che gestiscono sedi in un altro Stato membro assicurino che tali sedi ne rispettino le disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva.
3. Ciascuno Stato membro provvede affinché, laddove soggetti obbligati abbiano succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi che applicano obblighi minimi in materia di AML/CFT meno rigorosi di quelli applicati sul suo territorio, tali succursali e filiazioni applichino gli obblighi di tale Stato membro, anche in materia di protezione dei dati, nella misura consentita dal diritto interno del paese terzo.
4. Gli Stati membri e le AEV si scambiano informazioni sui casi in cui il diritto di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. In tali casi può essere intrapresa un'azione coordinata per giungere a una soluzione.
5. Gli Stati membri prescrivono che, nei casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1, i soggetti obbligati assicurino che le succursali o le filiali controllate a maggioranza situate in detto paese terzo applichino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ne informino le competenti autorità del loro Stato membro d'origine. Qualora le misure supplementari non siano sufficienti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine effettuano azioni di vigilanza supplementari, anche prescrivendo che il gruppo non instauri rapporti d'affari o vi ponga termine e non effettui operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di cessare l'operatività nel paese terzo.
6. Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 5 e l'azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 dicembre 2016.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
8. Gli Stati membri provvedono affinché sia consentita la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo. Le informazioni relative al sospetto che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo di cui è stata fatta segnalazione alla FIU, sono condivise all'interno del gruppo, salvo disposizioni contrarie della FIU.
9. Gli Stati membri possono stabilire che gli emittenti di moneta elettronica quali definiti all', punto 3), della direttiva 2009/110/CE e i prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all', punto 9), della direttiva 2007/64/CE, che sono stabiliti nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, nominino un punto di contatto centrale nel proprio territorio per assicurare il rispetto delle norme AML/CFT per conto dell'ente che ha effettuato la nomina e facilitare la vigilanza da parte delle autorità competenti, anche fornendo a queste ultime, su richiesta, documenti e informazioni.
10. Le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna, ai sensi del paragrafo 9, la nomina di un punto di contatto centrale e le funzioni di quest'ultimo.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 26 giugno 2017.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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Procelex:32015L0849#art-45