Art. 47
1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.
2. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti si assicurino della professionalità e dell'onorabilità delle persone che svolgono una funzione dirigenziale nei soggetti di cui al paragrafo 1 o ne detengono la titolarità effettiva.
3. In relazione ai soggetti obbligati di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali condannati per reati commessi in ambiti pertinenti o a loro complici di occuparvi una funzione dirigenziale o detenerne la titolarità effettiva.
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