Art. 51

La Commissione può prestare l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra FIU all'interno dell'Unione. Può convocare periodicamente riunioni della piattaforma delle FIU dell'Unione, composta dai rappresentanti delle FIU degli Stati membri, al fine di agevolare la cooperazione tra FIU e lo scambio di opinioni e la prestazione di consulenza su questioni in materia di attuazione che rivestono importanza per le FIU e i soggetti segnalanti, così come su questioni relative alla cooperazione, quali l'efficacia della cooperazione tra FIU, l'individuazione di operazioni sospette con carattere transfrontaliero, la standardizzazione dei formati delle segnalazioni mediante FIU.net, o il sistema che la sostituirà, l'analisi congiunta dei casi di carattere transfrontaliero, nonché l'identificazione delle tendenze e dei fattori rilevanti per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello sia nazionale che sovranazionale.
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Art. 51 Direttiva (UE) 2015/849 — Testo vigente | Portale Normativo