Art. 26
Scambio d’informazioni
In vigore dal 25 nov 2015
Scambio d’informazioni
1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l’ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù del diritto dell’Unione o nazionale applicabile ai prestatori di servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:
a)
le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;
b)
la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
c)
altre autorità pertinenti designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva (UE) 2015/849 e di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
d)
l’ABE, che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù dell’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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