Art. 27
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
In vigore dal 25 nov 2015
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
1. Se un’autorità competente di uno Stato membro ritiene che, in relazione ad una particolare questione, la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di un altro Stato membro di cui agli o 31 della presente direttiva non si conformi alle disposizioni quivi specificate, può rimettere la questione all’ABE e richiederne l’assistenza conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. L’ABE, qualora sia stata richiesta la sua assistenza a norma del paragrafo 1 del presente articolo, adotta senza indugio una decisione in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE può anche, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. Nell’uno o nell’altro caso le autorità competenti coinvolte rinviano le proprie decisioni in attesa della risoluzione ai sensi dell’ di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:2366:oj#art-27