Art. 19
Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività
In vigore dal 25 nov 2015
Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività
1. Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:
a)
il nome e l’indirizzo dell’agente;
b)
una descrizione dei meccanismi di controllo interno cui ricorrerà l’agente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849, da aggiornare tempestivamente nel caso di cambiamenti sostanziali ai dettagli comunicati nella notifica iniziale;
c)
l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza;
d)
i servizi di pagamento dell’istituto di pagamento di cui è incaricato l’agente; e
e)
se del caso, il codice identificativo unico o il numero dell’agente.
2. Entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica all’istituto di pagamento se l’agente è stato iscritto nel registro di cui all’. All’iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.
3. Prima di iscrivere l’agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite loro non siano corrette, dispongono l’ulteriore accertamento delle stesse.
4. Se, in seguito all’accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni fornite loro a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l’iscrizione dell’agente nel registro di cui all’ e ne informano l’istituto di pagamento senza indebito ritardo.
5. L’istituto di pagamento che intenda prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l’impiego di un agente o la costituzione di una succursale segue le procedure di cui all’.
6. L’istituto di pagamento che intenda esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
L’esternalizzazione di funzioni operative importanti, tra cui i sistemi informatici, non deve mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento né la capacità delle autorità competenti di controllare e documentare che l’istituto di pagamento adempia a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.
Ai fini del secondo comma, una funzione operativa è considerata importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione richiesta a norma del presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti soddisfino le condizioni seguenti:
a)
l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;
b)
non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;
c)
non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve soddisfare per essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;
d)
non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.
7. Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne informino gli utenti di servizi di pagamento.
8. Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro di origine qualsiasi modifica nell’impiego delle entità a cui vengono esternalizzate attività e, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, degli agenti, compresi nuovi agenti..
Storico versioni
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