Art. 25

Ricorso in sede giurisdizionale

In vigore dal 25 nov 2015
Ricorso in sede giurisdizionale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di omissione.
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Ricorso in sede giurisdizionale (Art. 25 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo