Art. 28

Domanda per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

In vigore dal 25 nov 2015
Domanda per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi 1.   Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine: a) il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione dell’istituto di pagamento; b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; c) il servizio o i servizi di pagamento da prestare; d) se l’istituto di pagamento intende avvalersi di un agente, le informazioni di cui all’, paragrafo 1; e) se l’istituto di pagamento intende avvalersi di una succursale, le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b) ed e), riguardo all’attività in materia di servizi di pagamento nel territorio dello Stato membro ospitante, una descrizione della struttura organizzativa della succursale e l’identità dei responsabili della gestione della succursale. Se intende esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, l’istituto di pagamento ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro di origine. 2.   Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine le trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Entro un mese dalla ricezione delle informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante valutano tali informazioni e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni pertinenti in ordine ai servizi di pagamento che l’istituto di pagamento interessato intende prestare esercitando la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine, in particolare, eventuali motivi ragionevoli di preoccupazione in ordine al previsto impiego di un agente o stabilimento di una succursale riguardo al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine non concordino con la valutazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano a queste ultime le motivazioni della loro decisione. Se la loro valutazione non è favorevole, in particolare alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano di registrare l’agente o la succursale ovvero revocano la registrazione, qualora già avvenuta. 3.   Entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all’istituto di pagamento. Dal momento dell’iscrizione nel registro di cui all’, l’agente o la succursale possono iniziare le attività nel pertinente Stato membro ospitante. L’istituto di pagamento notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine la data d’inizio delle attività attraverso l’agente o la succursale nel pertinente Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante. 4.   Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro di origine eventuali modifiche rilevanti alle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1, compresi ulteriori agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività negli Stati membri ospitanti in cui operano. Si applica la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3. 5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni, conformemente al presente articolo, tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di notifica degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati al fine di garantire una procedura di notifica uniforme ed efficiente. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Domanda per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (Art. 28 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo