Art. 26 · Scambio d’informazioni

Art. 26

Scambio d’informazioni

In vigore dal 25 nov 2015
Scambio d’informazioni 1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l’ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù del diritto dell’Unione o nazionale applicabile ai prestatori di servizi di pagamento. 2.   Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e: a) le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento; b) la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento; c) altre autorità pertinenti designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva (UE) 2015/849 e di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; d) l’ABE, che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù dell’, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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