Art. 12

Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale

Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale 1.   Per i soggiorni di durata non superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l’ e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all’ una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale, fatte salve le norme relative al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata stabilite dal codice dei visti e dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (20): a) un visto per soggiorno di breve durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale; b) un visto per soggiorno di breve durata e un permesso di lavoro, in cui è precisato che è il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale; oppure c) un permesso di lavoro in cui è precisato che è il permesso è rilasciato per motivi di lavoro stagionale, nel caso di cittadini di un paese terzo esenti dall’obbligo del visto a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e ai quali gli Stati membri interessati non applichino l’, paragrafo 3, di tale regolamento. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono le autorizzazioni di cui alle lettere a) e c) oppure le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c). 2.   Per soggiorni di durata superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l’ e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all’ una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale: a) un visto per soggiorno di lunga durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale; b) un permesso di lavoro stagionale; oppure c) un permesso di lavoro stagionale e un visto per soggiorno di lunga durata, se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dal diritto nazionale per l’ingresso nel territorio. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono solo una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c). 3.   Fatto salvo l’acquis di Schengen, gli Stati membri stabiliscono se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal datore di lavoro. L’obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal suo datore di lavoro lascia impregiudicate eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura. 4.   Il permesso di lavoro stagionale di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Gli Stati membri inseriscono nel permesso un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale. 5.   Per i visti per soggiorni di lunga durata gli Stati membri inseriscono un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale nel campo «annotazioni» del visto autoadesivo a norma del punto 12 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95. 6.   Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di impiego del lavoratore stagionale in formato cartaceo, oppure conservare tali dati in formato elettronico ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), punto 16, del relativo allegato. 7.   Quando un visto è richiesto esclusivamente ai fini dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfa le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c), lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario. 8.   Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un’autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione.
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Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale (Art. 12 32014L0036) — Testo vigente | Portale Normativo