Art. 5
Criteri e requisiti di ammissione per l’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni non superiori a 90 giorni
Criteri e requisiti di ammissione per l’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni non superiori a 90 giorni
1. La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno non superiore a 90 giorni è accompagnata da:
a)
un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale o dalla normativa o prassi amministrativa, un’offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi:
i)
il luogo e il tipo di lavoro;
ii)
la durata dell’impiego;
iii)
la retribuzione;
iv)
le ore di lavoro settimanali o mensili;
v)
l’ammontare delle ferie retribuite;
vi)
se del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; e
vii)
se possibile, la data di entrata in servizio;
b)
la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso;
c)
la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell’.
2. Gli Stati membri esigono che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi al diritto, ai contratti collettivi e/o alla prassi applicabili.
3. Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale non faccia ricorso ai loro sistemi di assistenza sociale.
4. Nei casi in cui il contratto di lavoro o l’offerta vincolante specifichino che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), lo Stato membro può prescrivere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l’esercizio di tale professione regolamentata.
5. Al momento dell’esame di una domanda di autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri che non attuano integralmente l’acquis di Schengen verificano che il cittadino di un paese terzo:
a)
non presenti un rischio di immigrazione illegale;
b)
intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell’autorizzazione.
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