Art. 14
Durata del soggiorno
Durata del soggiorno
1. Gli Stati membri stabiliscono un periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali che non è inferiore a cinque mesi e non è superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo il cittadino del paese terzo lascia il territorio dello Stato membro a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o del diritto dell’Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale
2. Gli Stati membri possono stabilire un periodo massimo in un arco di dodici mesi in cui un datore di lavoro è autorizzato ad assumere lavoratori stagionali. Tale periodo non è inferiore al periodo massimo di soggiorno stabilito a norma del paragrafo 1.
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