Art. 16
Agevolazione del reingresso
Agevolazione del reingresso
1. Gli Stati membri agevolano il reingresso dei cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato in qualità di lavoratori stagionali almeno una volta nei cinque anni precedenti, e che abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla presente direttiva.
2. L’agevolazione di cui al paragrafo 1 può includere una o più misure quali:
a)
la concessione di un’esenzione dall’obbligo di presentazione di uno o più dei documenti di cui agli o 6;
b)
il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo;
c)
una procedura accelerata per l’adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o un visto per soggiorno di lunga durata;
d)
la priorità nell’esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale, anche prendendo in considerazione la precedente ammissione in sede di decisione sulle domande in relazione all’esaurimento del volume di ingresso.
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