Art. 17
Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro
Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro
1. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro derivanti a norma della presente direttiva, compresa l’esclusione dei datori di lavoro in condizioni di grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale in conformità dell’, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b), c) e d), il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. La responsabilità si estende a ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata.
3. Se il datore di lavoro è un subappaltatore che ha violato la presente direttiva, e qualora l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio non abbiano adempiuto ai loro obblighi con la dovuta diligenza come previsto dal diritto nazionale, l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio possono:
a)
essere soggetti alle sanzioni di cui al paragrafo 1;
b)
essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a corrispondere ogni risarcimento dovuto al lavoratore stagionale conformemente al paragrafo 2;
c)
essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a versare gli arretrati dovuti al lavoratore stagionale conformemente al diritto nazionale.
Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.
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Procelex:32014L0036#art-17