Art. 4

Disposizioni più favorevoli

Disposizioni più favorevoli 1.   La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli: a) del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. 2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli .
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Disposizioni più favorevoli (Art. 4 32014L0036) — Testo vigente | Portale Normativo