Art. 6

Criteri e requisiti di ammissione all’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni

Criteri e requisiti di ammissione all’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni 1.   La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno superiore a 90 giorni è accompagnata da: a) un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale, dalla normativa o prassi amministrativa, un’offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi: i) il luogo e il tipo di lavoro; ii) la durata dell’impiego; iii) la retribuzione; iv) le ore di lavoro settimanali o mensili; v) l’ammontare delle ferie retribuite; vi) se del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; e vii) se possibile, la data di entrata in servizio; b) la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso; c) la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell’. 2.   Gli Stati membri esigono che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi al diritto, ai contratti collettivi e/o alla prassi applicabile. 3.   Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai loro sistemi di assistenza sociale. 4.   Non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. 5.   Al momento dell’esame di una domanda di autorizzazione d cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri verificano che il cittadino di un paese terzo non presenti un rischio di immigrazione illegale e che intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell’autorizzazione. 6.   Nei casi in cui il contratto di lavoro o l’offerta vincolante specifichi che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, come definita dalla direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro può esigere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l’esercizio di tale professione regolamentata. 7.   Gli Stati membri esigono che i cittadini di paesi terzi siano in possesso di un documento di viaggio valido secondo quanto stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri richiedono che il periodo di validità del documento di viaggio copra almeno il periodo di validità dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Inoltre, gli Stati membri possono richiedere che: a) il periodo di validità superi la prevista durata del soggiorno fino ad un massino di tre mesi; b) il documento di viaggio sia stato rilasciato nei precedenti dieci anni; e c) il documento di viaggio contenga almeno due pagine bianche.
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Criteri e requisiti di ammissione all’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni (Art. 6 32014L0036) — Testo vigente | Portale Normativo