Art. 11

Accesso alle informazioni

Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull’ingresso e il soggiorno, compresi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali del lavoratore stagionale. 2.   Quando gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, li informano altresì per iscritto circa i loro diritti e obblighi ai sensi della presente direttiva, incluse le procedure di ricorso.
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Accesso alle informazioni (Art. 11 32014L0036) — Testo vigente | Portale Normativo