Art. 3
Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base
In vigore dal 15 ott 2014
Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base
1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali di pre-base se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a)
sono moltiplicati direttamente a partire da una pianta madre conformemente all' o all';
b)
sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell';
c)
sono conservati a norma dell';
d)
sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all';
e)
laddove la Commissione abbia concesso una deroga a norma dell', paragrafo 4, per la coltivazione in campo di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, il terreno è conforme all';
f)
sono conformi all' per quanto riguarda le alterazioni.
2. La pianta madre di cui al paragrafo 1, lettera a), è stata accettata in conformità all' o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all' o mediante micropropagazione conformemente all'.
3. Qualora una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli da 7 a 12, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di base, materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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