Art. 2

Disposizioni generali

In vigore dal 15 ott 2014
Disposizioni generali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano conformi, durante la produzione e la commercializzazione, agli articoli da 3 a 27 della presente direttiva, a seconda dei casi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE, i fornitori rispettino i requisiti di cui agli . 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano sottoposti ad ispezioni ufficiali in conformità all'. 4.   I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria non sono mescolati con i materiali di altre categorie.
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