Art. 2
Disposizioni generali
In vigore dal 15 ott 2014
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano conformi, durante la produzione e la commercializzazione, agli articoli da 3 a 27 della presente direttiva, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE, i fornitori rispettino i requisiti di cui agli .
3. Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano sottoposti ad ispezioni ufficiali in conformità all'.
4. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria non sono mescolati con i materiali di altre categorie.
Storico versioni
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