Art. 1
Definizioni
In vigore dal 15 ott 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«pianta madre» una pianta identificata destinata alla propagazione;
2)
«candidata pianta madre di pre-base» una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base;
3)
«pianta madre di pre-base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base;
4)
«pianta madre di base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base;
5)
«pianta madre certificata» una pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati;
6)
«organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali e inserito negli elenchi di cui agli allegati I, II e III;
7)
«ispezione visiva» l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
8)
«analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva;
9)
«pianta da frutto» una pianta propagata a partire da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre;
10)
«categoria» i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati o i materiali CAC;
11)
«moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;
12)
«rinnovo di una pianta madre» la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;
13)
«micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
14)
«praticamente priva di alterazioni» che le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;
15)
«praticamente esente da organismi nocivi» che la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione;
16)
«laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
17)
«crioconservazione» la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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