Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 15 ott 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «pianta madre» una pianta identificata destinata alla propagazione; 2) «candidata pianta madre di pre-base» una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base; 3) «pianta madre di pre-base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base; 4) «pianta madre di base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base; 5) «pianta madre certificata» una pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati; 6) «organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali e inserito negli elenchi di cui agli allegati I, II e III; 7) «ispezione visiva» l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio; 8) «analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva; 9) «pianta da frutto» una pianta propagata a partire da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre; 10) «categoria» i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati o i materiali CAC; 11) «moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria; 12) «rinnovo di una pianta madre» la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa; 13) «micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta; 14) «praticamente priva di alterazioni» che le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione; 15) «praticamente esente da organismi nocivi» che la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione; 16) «laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto; 17) «crioconservazione» la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità.
Storico versioni

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